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L’AUTORITÀ
NELLA riunione della Commissione per le
infrastrutture e le reti del giorno 8 giugno
2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo";
VISTO in particolare, l'articolo 1,
comma 6, lett. a), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazioni;
VISTO il regolamento per l’attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 19
settembre 1997, n. 318;
VISTO in particolare, l’articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n.
318, concernente la definizione, da parte dell’Autorità, dei piani
e delle procedure di numerazione;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999,
n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3
bis, concernente gli accordi stipulati dall’Autorità con il
Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di funzioni di
propria competenza;
VISTO il piano regolatore nazionale
delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale 6
aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990
e, in particolare, l’articolo 15, relativo ai piani di numerazione
nazionali, lettera a);
VISTO il decreto ministeriale 1 luglio
1997, concernente "Normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 175 del 29 luglio 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25
novembre 1997, concernente "Disposizioni per il rilascio delle
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 283 del 4 dicembre 1997;
VISTO il decreto ministeriale 25
novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale
per il servizio telefonico", pubblicato sul supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.284
del 5 dicembre 1997;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103, concernente "Recepimento della direttiva 90/388/CEE
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni";
VISTO il "Regolamento recante
determinazione delle caratteristiche e delle modalità di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103"
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 4
settembre 1995, n. 420, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre 1995;
VISTO il decreto ministeriale 13 luglio
1995, n.385, concernente il "Regolamento recante norme sulla
modalità di espletamento dei servizi audiotex e
videotex";
VISTO la raccomandazione UIT-T E.164,
concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni
pubbliche internazionali";
VISTA la raccomandazione UIT-T Q.708,
concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di
segnalazione";
VISTO il decreto ministeriale 24 aprile
1997, concernente l’istituzione della commissione per la normativa
tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;
VISTO il decreto ministeriale 27
febbraio 1998, concernente la "Disciplina delle numerazioni nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n.67 del 21 marzo 1998;
RITENUTA la necessità di aggiornare ed
integrare la disciplina di cui ai decreti ministeriali l luglio
1997 e 27 febbraio 1998 al fine di adeguarla ai mutamenti
intervenuti nel settore nazionale delle
telecomunicazioni;
VISTA la relazione del Presidente della
Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori della
Commissione stessa;
VISTA la posizione degli operatori
partecipanti alla Commissione di numerazione inviata all'Autorità
dal Presidente della Commissione;
CONSIDERATA la necessita' di provvedere
all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 1/CIR/99,
anche a seguito dell'attività di monitoraggio effettuata in
relazione alla sua rispondenza all'evolversi delle esigenze del
mercato, alla disponibilità delle risorse di numerazione ed alla
loro efficiente allocazione;
CONSIDERATO che la nuova disciplina
della numerazione aggiorna le precedenti disposizioni in materia
con particolare riguardo alla:
- modalità di assegnazione della
numerazione per Internet con attribuzione di parte della decade
7 a tale scopo;
- modalità di assegnazione della
numerazione per servizi non geografici a tariffazione
specifica con addebito al chiamante, con attribuzione dei codici
899 e 892 e possibilità per l'Operatore assegnatario di definire
tariffe diverse in relazione allo specifico valore del servizio
offerto, fermo restando lo svolgimento del servizio sulla base
di un codice di condotta presentato dagli operatori ed approvato
dall'Autorità;
- modalità di assegnazione di
numerazione per servizi interattivi in fonia, già prevista dal
decreto ministeriale 27 febbraio 1998;
CONSIDERATO che nell’ambito della
revisione delle procedure per le autorizzazioni generali e le
licenze individuali potranno essere riesaminate anche le
condizioni del rilascio dei relativi provvedimenti per gli
Internet Service Provider (ISP);
CONSIDERATO che l’introduzione di una
numerazione specifica per l’accesso ad Internet consente
l’instradamento differenziato di tale traffico, salvaguardando le
attuali modalità di accesso, rispetto al normale traffico di
telefonia vocale e permette di garantire agli utilizzatori una
maggiore trasparenza in relazione all’immediata riconoscibilità
del servizio richiesto;
UDITA nella riunione della Commissione
del 9 maggio 2000 la relazione del commissario ing. Mario Lari sui
risultati dell’istruttoria, ai sensi dell’articolo 32 del
regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità;
VISTA la decisione assunta nella
medesima riunione della Commissione in merito allo schema di
provvedimento presentato dal relatore;
UDITA la relazione
conclusiva;
DELIBERA
- È approvato il piano di numerazione
nel settore delle telecomunicazioni, e relativa disciplina
attuativa, che costituisce parte integrante della presente
delibera.
- Il piano di numerazione di cui al
comma 1 viene monitorato ed eventualmente aggiornato in relazione
all'evolversi delle esigenze del mercato, alla disponibilità delle
risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione.
- La presente delibera
sostituisce la 1/CIR/99 ed è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino ufficiale dell’Autorità.
Roma, 8 giugno 2000
| Il Commissario Relatore |
Il Presidente |
| Mario Lari |
Enzo Cheli |
| Il segretario della Commissione |
|
| Adriano Soi |
|
Articolo 1 (Definizioni)
- Ai fini del presente disciplinare si
definiscono:
- Codice: la parte
significativa del numero, ai fini dell’individuazione del
servizio.
- Numerazione per servizi
geografici: la numerazione che nella successione
delle cifre contiene informazioni relative alla effettiva
ubicazione fisica del punto terminale di rete del cliente cui
tale numerazione è attribuita da parte dell’operatore del
servizio. Attualmente la numerazione per servizi geografici non
contempla la numerazione per servizi di comunicazioni mobili e
personali.
- Numerazione per servizi non
geografici: la numerazione che nella successione delle cifre
non contiene informazioni relative alla effettiva ubicazione
fisica del punto terminale di rete del cliente cui tale
numerazione è attribuita da parte dell’operatore del servizio, a
prescindere dalla tecnologia utilizzata. Esempi di numerazione
per servizi non geografici sono le numerazioni per servizi a
tariffa speciale quali l’addebito al chiamato, l’addebito
ripartito ecc. Attualmente la numerazione per servizi non
geografici non contempla la numerazione per servizi di
comunicazioni mobili e personali.
- Numerazione per servizi di
comunicazioni mobili e personali: la numerazione che nella
successione delle cifre individua una rete di
comunicazioni mobili e personali che offre il servizio.
- Numerazione per servizi interni
di rete: la numerazione dedicata ai servizi esclusivamente
significativi all’interno della rete di un operatore e che non
necessita di interoperabilità tra reti di operatori diversi,
salvo diversa disciplina stabilita dall’Autorità. Esempi di
servizi interni di rete sono l’attivazione e disattivazione dei
servizi supplementari, l’interrogazione relativa al profilo di
servizio di un accesso ecc.
- Numerazione per servizi di
addebito al chiamato: la numerazione dedicata ai servizi che
permettono di addebitare il costo complessivo della chiamata al
chiamato. Il sottoscrittore del servizio può limitarne
l’accessibilità.
- Numerazione per servizi di
tariffa premio: la numerazione dedicata ai servizi di
informazione, di intrattenimento o ad altri servizi a valore
aggiunto per i quali il chiamante paga una tariffa che viene
ripartita tra gli operatori di telecomunicazioni, che concorrono
al trasporto della chiamata e i fornitori di tali servizi. Le
fasce tariffarie sono fissate dalla Autorità.
- Numerazione per servizi di
addebito ripartito: la numerazione dedicata ai servizi per i
quali il costo complessivo della chiamata è ripartito tra
chiamante e chiamato secondo ripartizioni preordinate e
stabilite a priori. Le categorie tariffarie al chiamante sono
articolate come di seguito descritto:
- Ripartizione a quota fissa: per
ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene
addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante
parte;
- Ripartizione a quota variabile:
per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene
addebitata una quota variabile in funzione della durata e al
chiamato la restante parte.
Le fasce tariffarie sono
fissate dalla Autorità.
- Codice di accesso a rete privata
virtuale: permette di definire sulle reti di
telecomunicazioni pubbliche un servizio analogo a quello di una
rete privata.
- Numerazione per servizi di numero
unico: la numerazione che permette al sottoscrittore di
essere raggiunto tramite uno stesso numero indipendente dalla
destinazione. Il chiamante è informato del costo della
chiamata.
- Numerazione per servizi non
geografici a tariffazione specifica: la numerazione che
consente la fornitura di servizi informativi ed innovativi per i
quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire,
previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità,
tariffe specifiche. La numerazione viene assegnata all’operatore
sulla cui rete sono attestate le piattaforme informative per la
gestione e l’offerta dei servizi. Il chiamante è informato del
costo della chiamata.
- Numerazione per servizi di numero
personale: la numerazione che permette al sottoscrittore di
essere raggiunto tramite un numero indipendente dalla effettiva
destinazione. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le
destinazioni a cui indirizzare le chiamate in modo dinamico. Il
chiamante è informato del costo della chiamata.
- Numerazione per servizi
interattivi in fonia: la numerazione che permette l'offerta
di servizi interattivi con l'apertura del canale fonico senza
dare contestualmente corso all'addebito al cliente sino
all'effettiva fornitura del servizio richiesto.
- Numerazione per i servizi
internet: numerazione dedicata ad impieghi connessi ad
Internet, quale ad esempio, "servizi di accesso" ad Internet
Service Provider.
Articolo 2(Piano di numerazione per servizi)
- Il nuovo piano di numerazione
nazionale organizzato per servizi sulla base della prima cifra
come di seguito indicato si attua gradualmente entro il 30
settembre 2001:
| 0 |
Numerazione per servizi
geografici |
| 1 |
Numerazione per servizi
speciali nazionali |
| 2 |
Riservato per esigenze
future |
| 3 |
Numerazione per servizi di
comunicazioni mobili e personali |
| 4 |
Numerazione per servizi
interni di rete |
| 5 |
Riservato per esigenze
future |
| 6 |
Riservato per esigenze
future |
| 7 |
Numerazione per servizi
Internet |
| 8 |
Numerazione per servizi non
geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione
per servizi di addebito al chiamato e di addebito
ripartito) |
| 9 |
Riservato per esigenze
future |
- Le numerazioni definite da tale
struttura di piano di numerazione nazionale vengono selezionate
mediante la modalità di selezione completa.
- Fermo restando il rispetto della
normativa vigente a tutela del consumatore, l’utilizzo della
numerazione viene effettuato al fine di promuovere lo sviluppo e
la diffusione di servizi innovativi e la piena interoperabilità
degli stessi.
- Dal 1° agosto 2001 i campi dei
protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di
numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party
number", "calling party number" e "connected number") possono
contenere la prima cifra "0".
- Dal 30 settembre 2001 i campi dei
protocolli tecnici di comunicazioni che contengono informazioni di
numerazione per servizi geografici (ad esempio "called party
number", "calling party number" e "connected number") contengono
sempre la prima cifra "0".
- Dal 1 marzo 2001 i servizi di
comunicazione mobili e personali possono essere selezionati anche
omettendo la cifra "0" in testa, come previsto dal comma 1.
- Dal 30 giugno 2001 l'unica procedura
di selezione operante per i servizi di comunicazioni mobili e
personali è la modalità di selezione con la cifra "3" in testa,
come prevista dal comma 1.
- Le prime cifre "2", "5", "9" ed "1"
quest'ultima con esclusione degli utilizzi relativi ai servizi
speciali nazionali vengono rese disponibili a partire dal 30
settembre 2001.
Articolo 3
(Soggetti che hanno titolo ad ottenere risorse di
numerazione)
- Hanno titolo ad ottenere risorse di
numerazione i titolari di una licenza individuale ai sensi del
decreto ministeriale 25 novembre 1997 nonché i titolari di
concessione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523 e successive integrazioni e
modifiche, al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1994, al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1994.
- Si definiscono nazionali, ai
soli fini dell’assegnazione delle numerazioni e dei codici,
gli operatori che dichiarano nella domanda di licenza di fornire
il servizio di telefonia vocale sul territorio nazionale, con
punti di presenza, in grado di garantire una capacità minima di
120 attacchi di utente, in almeno 50 province di cui 15 province
di capoluoghi di regione, per un totale superiore a 10 milioni di
abitanti.
- Solo gli operatori nazionali, come
definiti nel comma precedente, hanno diritto a codici a lunghezza
minima.
- Tutte le risorse di numerazione
assegnate dall’Autorità comportano la corresponsione da parte
dell’assegnatario dei contributi previsti nei relativi
decreti.
Articolo 4
(Procedure generali per l’assegnazione delle risorse di
numerazione)
- La richiesta di risorse di numerazione
può essere fatta da soggetti aventi titolo anche in sede di
domanda per l’ottenimento di una licenza individuale.
- Il richiedente in sede di domanda per
l’assegnazione delle risorse di numerazione deve fornire le
seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del
richiedente;
- riferimento al titolo oppure alla
autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
- utilizzo previsto delle risorse di
numerazione;
- area locale ove applicabile;
- eventuali codici o blocchi
preferiti;
- numero di blocchi o codici
richiesti;
- data di attivazione.
- I termini temporali per l’assegnazione
delle risorse di numerazione vengono specificati negli articoli
relativi alle singole risorse di numerazione.
- Con data di attivazione di una risorsa
di numerazione è da intendersi la data a partire dalla quale la
risorsa viene configurata sugli impianti e/o sistemi della rete
dell’operatore richiedente.
- La configurazione delle numerazioni in
rete deve avvenire entro 12 mesi dalla data di
assegnazione.
- In caso di carenza di numerazione
l'Autorità verifica l'effettivo utilizzo della numerazione
assegnata e provvede eventualmente alla dichiarazione delle
risorse non utilizzate quali disponibili.
- L’assegnazione provvisoria di risorse
di numerazione può essere richiesta nella domanda di
autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Le stesse
risorse vengono confermate in sede di rilascio di licenza
individuale. Le stesse risorse rimangono assegnate anche durante
il periodo necessario all’ottenimento della licenza individuale
purché la domanda di licenza individuale sia presentata prima
della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
- Le risorse di numerazione possono
assumere uno dei seguenti stati, le cui relazioni e transizioni
sono descritte in Allegato A:
- disponibile - risorsa disponibile
per una richiesta di assegnazione o di utilizzo provvisorio, ove
applicabile;
- assegnato - risorsa assegnata in via
definitiva ad un operatore;
- assegnato provvisorio - risorsa
assegnata per esercizio sperimentale o per prove, ove
applicabile;
- revocato - risorsa revocata ad un
operatore che verrà resa disponibile dopo un periodo di
latenza
- riservato - risorsa non
utilizzabile
- L’Autorità assegna le risorse di
numerazione in base alla data di presentazione della richiesta e,
ove possibile e applicabile, in base alla preferenza
espressa.
- Le risorse di numerazione vengono
revocate dall’Autorità nel caso di comunicazione da parte
dell’assegnatario della cessazione del servizio o in caso di
revoca del titolo.
- Le risorse di numerazione possono
essere revocate dall’Autorità nel caso di modifica dei termini del
titolo.
- L’Autorità, sentita la parte
interessata, può provvedere alla revoca dell’assegnazione delle
risorse non utilizzate.
- La risorsa passa quindi nello stato di
revocato e l’operatore rende disponibile la risorsa alla Autorità
entro 12 mesi dalla notifica dell’atto di revoca.
- Una risorsa diventa disponibile per
una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo
alla messa a disposizione della risorsa da parte dell’operatore.
Il periodo di latenza ha una durata massima specifica per ciascuna
risorsa. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se
ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.
- L’Autorità mantiene l’elenco
aggiornato dello stato delle risorse di numerazione e lo rende
disponibile agli operatori.
- L’utilizzo di risorse di numerazione
in decade 4 per servizi interni di rete, da comunicare
all’Autorità con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data
di attivazione, non è subordinato a preventiva
assegnazione.
Articolo 5
(Numerazione per servizi geografici)
- Il territorio nazionale, ai fini della
numerazione per servizi geografici, è suddiviso in distretti, che
vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi
distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La
suddivisione del territorio è necessaria per consentire la
determinazione di una tassazione basata sulla distanza e per
l’assegnazione dei blocchi di numerazione. Le aree locali sono
comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite nel decreto
ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il
servizio telefonico" del 25 novembre 1997.
- La norma di riferimento per le
numerazioni per servizi geografici è la raccomandazione UIT-T
E.164.
- Il piano di numerazione nazionale
relativamente alle numerazioni geografiche è attualmente
organizzato in aree locali come definito nel decreto ministeriale
25 novembre 1997 concernente "la suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico".
- Le numerazioni per i servizi
geografici vengono assegnate agli operatori per blocchi di
diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
- Le numerazioni con prima cifra pari ad
"1", dopo l’indicativo distrettuale, sono disponibili dal 29
dicembre 2000.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle
numerazioni richieste.
- La lunghezza massima del numero
significativo nazionale nel Piano organizzato per servizi è di 10
cifre. Non si esclude la possibilità di evoluzione successiva
verso 11 cifre.
- In allegato A del decreto ministeriale
25 novembre 1997, recante "Suddivisione del territorio nazionale
per il servizio telefonico" sono elencati i distretti geografici
con i relativi indicativi attualmente utilizzati.
- Nella tabella B.1, dell’allegato
B del presente decreto sono riportati gli indicativi
geografici riservati per utilizzi futuri.
- L’assegnazione avviene, di norma,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione. Allo scopo di accelerare l’assegnazione, la
richiesta può essere inoltrata anche su apposito supporto
informatico stabilito dall’Autorità.
- Il periodo di latenza per le
numerazioni per servizi geografici ha una durata massima di tre
mesi.
Articolo 6
(Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali )
- Le numerazioni per i servizi di
comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico vengono
assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre
cifre.
- Dal 30 giugno 2001 gli indicativi per
servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura
descritta di seguito:
3XY UUUUUU(U) X,Y=0¸
9
- Fino a tale data sono riservati agli
operatori mobili gli indicativi "3XY" non utilizzati per
numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore delle
telecomunicazioni del 6 aprile 1990; fanno eccezione gli
indicativi sulla decade 3, di cui alla tavola B.1 dell’allegato B
al presente decreto ed il codice "369"; sono riservati agli
operatori mobili gli indicativi di numerazione geografica che
dovessero rendersi disponibili sulla decade 3;
- Le assegnazioni di indicativi "3XY"
sono preferibilmente effettuate in modo da mantenere il criterio
di riconoscibilità dell’operatore in seconda cifra "X".
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle
numerazioni richieste.
- La lunghezza massima del numero
significativo nazionale è di 10 cifre. Non si esclude la
possibilità di evoluzione successiva verso 11 cifre.
- Per chiamate entranti in Italia
dall’estero la lunghezza massima del numero è di 15 cifre.
- L’assegnazione avviene, di norma,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Il periodo di latenza per gli
indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una
durata massima di trentasei mesi.
Articolo 7
(Carrier selection nella modalità easy access)
- La carrier selection nella modalità
easy access è la prestazione che permette di accedere a qualsiasi
fornitore interconnesso. I servizi fruibili tramite carrier
selection sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/97, dalla delibera dell’Autorità n. 101/99,
dalla presente delibera e successive modificazioni relative ai
servizi commutati.
- Si parla di easy access quando la
selezione dell’operatore avviene su base chiamata, utilizzando lo
specifico codice posto in testa al numero nazionale o
internazionale.
- Operando in modalità easy access,
l’utente fa precedere al numero del destinatario, che nel caso
internazionale è il numero internazionale comprensivo delle cifre
"00" iniziali, il codice di accesso dell’operatore prescelto
(codice di carrier selection).
- Il numero massimo di cifre selezionate
dall’utente nel caso di carrier selection nella modalità easy
access per chiamate internazionali è di 22 cifre.
- I codici di carrier selection hanno la
struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui le cifre 10 identificano la
categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre XY(Z)
identificano l’operatore a cui il codice è stato attribuito.
Codici a 4 cifre
10XY con X, Y = 2 ¸ 8
per un totale di 49 combinazioni
disponibili
Codici a 5 cifre
10XYZ con X = 0, 1, 9 Y =
2 ¸ 9 e Z = 0 ¸ 9
per un totale di 240 combinazioni
disponibili
Rimangono non utilizzate 270
combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ¸ 9 per X
= 2 ¸ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ¸ 9 che rimangono disponibili per il
futuro od eventualmente messe a disposizione per costituire la
base, qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici
a lunghezza maggiore.
- Un soggetto avente titolo può
richiedere fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza
massima; quest’ultimo verrà utilizzato con le medesime modalità,
vincoli e limiti del primo codice.
- Il richiedente indica nella richiesta
di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.
- In caso di conflitto per richieste
contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede sentite le parti
alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste
relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste
per l’utilizzo provvisorio.
- L’assegnazione del codice di carrier
selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione
sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di
rilascio della licenza o di autorizzazione.
- L’assegnazione relativa ad una
richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è, di
norma, effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta di assegnazione.
- L’utilizzo provvisorio di un codice di
carrier selection, la cui lunghezza viene stabilita sulla base di
una dichiarazione da allegare contestualmente alla domanda di
autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può essere
richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di
rilascio di licenza individuale nel caso di rispondenza dei
requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale a quelli
contenuti nella succitata dichiarazione. Lo stesso codice rimane
assegnato anche durante il periodo necessario all’ottenimento
della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale
sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione
alla sperimentazione.
- Il periodo di latenza per i codici di
carrier selection ha una durata massima di dodici mesi.
Articolo 8
(Accesso da remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di
carrier selection)
- L’accesso ai servizi interni di rete
di un operatore, così come definiti all’art.1, connessi al
servizio di carrier selection può essere effettuato, da parte
degli abbonati di tale operatore, mediante l’utilizzo del codice
di selezione dell’operatore, definito all’art.7, assegnato
all’operatore medesimo.
- I servizi di cui al presente articolo
hanno struttura di seguito riportata dopo il codice
10XY(Z):
4U…U con U =
0÷9
la lunghezza massima dopo il codice
10XY(Z) è di sei cifre, "4" iniziale compreso.
- Per servizi connessi al servizio di
carrier selection si intendono tutti i servizi che sono
accessibili esclusivamente ai clienti di tale servizio e che ne
consentono una sua migliore fruizione. In tale categoria rientrano
quindi, non esaustivamente, servizi di customer care
specializzati, informazioni sui consumi, accesso facilitato ad
altri servizi forniti dall’operatore.
- L’uso del codice per l’accesso da
remoto ai servizi interni di rete dell’operatore di carrier
selection è subordinato all'avvenuta comunicazione
all’Autorità.
Articolo 9
(Carrier selection nella modalità equal access)
- La prestazione di carrier selection
nella modalità di equal access viene realizzata con il
meccanismo di preselezione, nelle modalità e limiti
previsti dalla delibera 3/CIR/99 e successive
modificazioni. La preselezione è quella modalità che
permette agli utenti la selezione di un operatore di
transito nazionale e internazionale alternativo su base permanente
(operatore di default) diverso da quello scelto dall’operatore di
accesso. Le chiamate seguiranno lo stesso instradamento previsto
per il primo codice di Easy Access.
- È comunque possibile la scelta su base
chiamata di un operatore alternativo a quello predefinito mediante
la selezione del codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale
e internazionale.
- Tutti i titolari di licenza
individuale e i concessionari per l’offerta al pubblico di servizi
di telefonia vocale hanno diritto ad essere preselezionati
subordinatamente al rispetto degli oneri indicati rispettivamente
nella licenza e nella concessione stessa.
Articolo 10
(Codici per servizi di assistenza clienti "customer care")
- Il codice di assistenza clienti
(customer care) consente ai clienti di un operatore di accedere
allo sportello di assistenza dell’operatore medesimo attraverso un
codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale per
permettere l’eventuale accesso anche da reti di altri operatori.
- I codici di assistenza clienti
(customer care) hanno la struttura descritta di seguito:
codici brevi a 3 cifre
119, 152, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 173, 177
181, 182, 183, 184, 187,
188, 189, 190, 195
codici a 4, 5, 6 e 7 cifre
1331, 1400, 192X, 194X con
X=2¸ 9
1920XY, 1921XY con X,Y=0¸
9
16488, 1723535
- Con riferimento ai codici 194X con
X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che rimangono
disponibili in futuro od eventualmente costituiscono la base,
qualora se ne rendesse opportuna l’introduzione, per codici a
lunghezza maggiore.
- Gli operatori nazionali hanno diritto
ad un codice breve a tre cifre, che viene rilasciato agli
operatori titolari di licenza e vincolato al rispetto degli oneri
indicati nella licenza stessa. Nel caso di operatori con più
licenze viene assegnato un solo codice breve a tre cifre, mentre i
successivi codici sono a lunghezza maggiore.
- Gli operatori titolari di licenza per
servizi di comunicazioni mobili e personali hanno diritto a codici
brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a tre cifre viene
rilasciato contestualmente alla licenza.
- Gli operatori che dichiarano nella
domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia vocale su
una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10
milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre,
che viene rilasciato contestualmente alla licenza e
subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati nella
licenza stessa.
- Gli operatori che dichiarano nella
domanda di licenza di fornire il servizio satellitare hanno
diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato
contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato al
rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
- Gli altri operatori hanno diritto ad
un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente alla
licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri
indicati nella licenza stessa.
- Il richiedente può indicare nella
richiesta di rilascio di assegnazione della licenza individuale o
nell’autorizzazione sperimentale alla prova tre codici di
assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
- L’Autorità assegna, di norma, entro
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i codici di
assistenza clienti (customer care) ed in ordine alle preferenze
espresse.
- In caso di conflitto per richieste
contestuali dello stesso tipo l’Autorità procede sentite le parti
alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze
espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle
preferenze espresse per l’utilizzo provvisorio.
- Il periodo di latenza per i codici di
customer care ha una durata massima di dodici mesi.
Articolo 11
(Codici per servizi di emergenza)
- I codici per i servizi di emergenza
sono univoci e consentono all’utenza di accedere al servizio
medesimo senza alcun onere per il chiamante.
- Gli operatori possono decidere
di accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente
tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne
offrono l’accesso.
- I codici per i servizi di emergenza
attuali sono descritti di seguito:
| Codice |
Denominazione Servizio |
|
| 112 |
Carabinieri Pronto Intervento |
Ministero della Difesa |
| 113 |
Soccorso pubblico di emergenza |
Ministero dell’Interno |
| 115 |
Vigili del fuoco Pronto Intervento |
Ministero dell’Interno |
| 118 |
Emergenza sanitaria |
Ministero della Sanità |
|
- L’Autorità può stabilire nuovi codici
per i servizi di emergenza e modificare o eliminare gli
esistenti.
Articolo 12
(Codici per servizi di pubblica utilità)
- I codici per i servizi definiti di
pubblica utilità sono univoci e consentono all’utenza di accedere
al servizio medesimo senza alcun onere per il chiamante.
- Il codice viene richiesto all'Autorità
dall'Amministrazione pubblica incaricata del controllo sul
soggetto che fornisce il servizio, che in ogni caso non deve
essere offerto da più soggetti in concorrenza tra loro, previo il
riconoscimento della pubblica utilità del servizio, da parte
dell'Organo competente.
- Gli operatori possono decidere di
accedere direttamente al servizio o di accedervi indirettamente
tramite accordi di interconnessione con altri operatori che ne
offrono l’accesso.
- I codici per i servizi definiti di
pubblica utilità attualmente assegnati sono descritti di
seguito:
| Codice |
Denominazione Servizio |
|
| 117 |
Guardia di finanza |
Ministero delle Finanze |
| 1530 |
Codice per Capitaneria di Porto Assistenza in mare – Numero Blu
|
Ministero dei Trasporti |
| 1515 |
Servizio Antincendi Boschivo del Corpo Forestale dello Stato
|
Ministero dell’Interno |
| 1518 |
Servizio informazioni CISS |
Ministero dei Lavori Pubblici |
|
- L’Autorità può stabilire nuovi codici
per i servizi definiti di pubblica utilità e modificare o
eliminare gli esistenti.
Articolo 13
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
- I codici 80X identificano la categoria
specifica dei servizi di addebito al chiamato.
- Le numerazioni per servizi di addebito
al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:
800 UUUUUU con U=0¸
9
803 UUU con U=0¸
9
- Le numerazioni per servizi di addebito
al chiamato sul codice 800 vengono assegnate agli operatori per la
propria clientela per blocchi di cento numeri contigui da 00 a
99.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione di risorse di numerazione per servizi di addebito al
chiamato limitatamente al codice 800 può esprimere le sue
preferenze relativamente alle numerazioni richieste.
- Le numerazioni per servizi di addebito
al chiamato sul codice 803 vengono assegnate agli operatori su
base singolo numero per la propria clientela che ne faccia
esplicita richiesta scritta da allegare alla richiesta degli
operatori.
- L’assegnazione è, di norma, effettuata
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Il periodo di latenza per le
numerazioni per servizi di addebito al chiamato ha una durata
massima di dodici mesi.
- Le numerazioni assegnate sui codici
167 e 162 possono essere raggiunte anche mediante la
selezione del codice 800 in sostituzione dei codici 167 e
162.
- Dal 4 dicembre 1999 gli utenti dei
servizi di addebito al chiamato sono raggiungibili esclusivamente
mediante la selezione del codice 800.
- I codici 167 e 162, sbarrati
all’utenza dal 1° dicembre 1999, sono nuovamente utilizzabili
dall’8 gennaio 2001 per altre esigenze .
Articolo 14
(Numerazione per servizi di tariffa premi)
- I codici 144 e 166 identificano la
categoria specifica dei servizi di tariffa premio.
- La struttura delle numerazioni per i
servizi di tariffa premio è la seguente:
144 A UUUUU con A,U=0¸
9
166 A UUUUU con A,U=0¸
9
- La prima cifra dopo il codice 144/166
determina la tariffa al chiamante. L’Autorità definisce le fasce
di costo corrispondenti.
- Le numerazioni per servizi di tariffa
premio vengono assegnati agli operatori per la propria clientela
per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle
numerazioni richieste.
- Il richiedente indica nella richiesta
di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali
preferenze.
- L’assegnazione è di norma effettuata
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le
numerazioni per servizi di tariffa premio ha una durata massima di
dodici mesi.
Articolo 15
(Numerazione per i servizi di addebito ripartito)
- Oltre al codice 147, i codici [84X]
vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei
servizi di addebito ripartito.
- La struttura e le categorie
tariffarie al chiamante per i servizi di addebito ripartito sono
articolate su due fasce come di seguito riportato.
Prima categoria – quota
fissa
| 147 |
0UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X0UUUU |
X diverso da 0 e 8
|
U=0¸ 9 |
| 840 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 841 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
Seconda categoria – quota variabile
minutaria
| 147 |
8UUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 147 |
X8UUUU |
X diverso da 0 e 8 |
U=0¸ 9 |
| 848 |
XY |
|
|
| 848 |
UUUUUU |
U=0¸ 9 |
|
| 847 |
UUU |
U=0¸ 9 |
|
L’Autorità definisce altre eventuali
categorie sul codice 84Y (con Y=2, 3, 5, 9,).
- Le numerazioni per servizi di addebito
ripartito vengono assegnate agli operatori su base singolo numero
sui codici 841 e 847 a seconda della categoria tariffaria per la
propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da
allegare alla richiesta degli operatori.
- Il richiedente in sede di domanda per
l’assegnazione di queste risorse di numerazione può esprimere una
preferenza.
- L’assegnazione è di norma effettuata
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Il periodo di latenza per queste
risorse di numerazione ha una durata massima di dodici
mesi.
- Dalla data di pubblicazione della
presente delibera le numerazioni assegnate sul codice 147 possono
essere raggiunte anche mediante la selezione dei codici 840 e 848
a seconda della categoria tariffaria.
- Il codice 147 viene sbarrato
all’utenza dal 1° dicembre 2000. Lo stesso è nuovamente
utilizzabile per altri servizi dal 1° aprile 2001.
- Le numerazioni assegnate per i servizi
di addebito ripartito sul codice 147 migreranno con la seguente
modalità:
| 147 |
0UUUUU verso 840 |
0UUUUU |
| 147 |
xouuuu verso 840x0uuuu |
con x diverso da 0 e
8 |
| 147 |
8UUUUU verso 848
8UUUUU |
|
| 147 |
x8uuuu verso 848x8
uuuu |
con x diverso da 0 e
8 |
- A partire dalla data di pubblicazione
della presente delibera non sono assegnate numerazioni sul codice
147.
- Dalla stessa data tutte le numerazioni
che si renderanno disponibili con la migrazione sui codici 840 e
848 e che non risulteranno assegnate agli operatori sono assegnate
per blocchi da cento numeri contigui da 00 a 99 sui codici 840 e
848 a seconda della categoria tariffaria. Dal 1° dicembre 2000 gli
utenti dei servizi di addebito ripartito sono raggiungibili
esclusivamente mediante la selezione dei codici 840 e 848.
Articolo 16
(Codici di accesso a rete privata virtuale)
- La struttura dei codici di accesso a
rete privata virtuale è la seguente:
1482, 149X con
X=4,5,6,7,8,9
149XY con X=0,1,2,3 e Y=
da 2 a 9
149 XYZ con X=0,1,2,3 e
con Y=0,1 e Z=0 ¸ 9
dove i codici 1482, 149X,
149XY e 149XYZ identificano l’operatore gestore della rete
privata virtuale.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al
codice richiesto.
- L’assegnazione avviene, di norma,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una
successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di
dodici mesi.
Articolo 17
(Numerazione per servizi di numero unico)
- Il codice 199 identifica la categoria
specifica dei servizi di numero unico.
- La struttura delle numerazioni per
servizi di numero unico è la seguente:
199 X UUUUU con
X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸ 9
199 XY UUUU con X=2,3,4
Y=2 ¸ 9 , e U=0¸ 9
199 XYZ UUU con X=2,3,4
Y=0,1 Z=0 ¸ 9 U=0 ¸ 9
dove le X, XY e XYZ identificano
univocamente l’operatore.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al
codice richiesto.
- L’assegnazione avviene, di norma,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una
successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di
dodici mesi.
Articolo 18
(Numerazione per servizi non geografici a tariffazione
specifica)
- I codici 899 e 892 identificano la
categoria specifica dei servizi non geografici a tariffazione
specifica con addebito al chiamante.
- La struttura delle numerazioni per
servizi non geografici a tariffazione specifica è la
seguente:
899 UUUUUU con U=0¸
9
892 UUU con U=0¸
9
- Le numerazioni per servizi non
geografici a tariffazione specifica sul codice 899 vengono
assegnate per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I
servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso
centinaio devono avere la medesima tariffa.
- Le numerazioni per servizi non
geografici a tariffazione specifica sul codice 892 vengono
assegnate su base singolo numero. L’operatore assegnatario può
definire tariffe diverse per il servizio relativo a ciascun
numero.
- Il richiedente può esprimere nella
domanda di assegnazione le sue preferenze relativamente alle
numerazioni richieste.
- A fronte di una richiesta di
assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l’assegnazione
avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per le
numerazioni per servizi non geografici a tariffazione specifica ha
una durata massima di dodici mesi.
- L’assegnazione delle numerazioni e
l’offerta dei relativi servizi sono soggette all'approvazione da
parte dell'Autorità di un apposito codice di autodisciplina
redatto da parte dell'operatore richiedente.
- Le condizioni per l’accesso da parte
degli utenti sono definite sulla base delle negoziazioni tra le
parti e, ove applicabile, contenute nell’offerta di
interconnessione di riferimento anche sulla base dei principi
indicati nella delibera 1/00/CIR e successive modificazioni.
Articolo 19
(Numerazione per servizi di numero personale)
- I codici 178X(Y) identificano la
categoria specifica dei servizi di numero personale.
- La struttura delle numerazioni per
servizi di numero personale è la seguente:
178X UUUUUU con
X=0,1,5,6,7,8,9 e U=0¸ 9
178XY UUUUU con X=2,3,4
Y=2¸ 9 e U=0¸ 9
178XYZUUUU con X=2,3,4
Y=0,1 Z=0,9 e U=0¸ 9
dove le X, XY, XYZ
identificano univocamente l’operatore.
- Il richiedente nella domanda di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente al
codice richiesto.
- A fronte di una richiesta di
assegnazione da parte di un soggetto avente titolo, l’assegnazione
avviene, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta di assegnazione.
- Un codice diventa disponibile per una
successiva assegnazione dopo un periodo di latenza massima di
dodici mesi.
Articolo 20
(Numerazione per servizi interattivi in fonia)
- I codici 163 e 164 identificano in
modo non esclusivo servizi interattivi in fonia.
- La struttura delle numerazioni 163,
164 è la seguente:
163XY con X= da 0 a 9 e Y=
da 2 a 9
164XY con X= da 0 a 9 e Y=
da 0 a 9
163XYZ con X= da 0 a 9 Y=
0 e 1 e Z= da 0 a 9
- Il richiedente indica nella richiesta
di assegnazione la quantità di numeri richiesti e le eventuali
preferenze.
- L'assegnazione è di norma effettuata
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Un numero diventa disponibile per una
successiva assegnazione dopo un periodo di latenza successivo alla
messa a disposizione della risorsa da parte dell'operatore. Il
periodo di latenza ha una durata massima di dodici mesi. Il
periodo di latenza può avere durata inferiore se ritenuta
sufficiente dal nuovo richiedente.
Articolo 21
(Numerazione per servizi Internet)
- Nell'ambito del nuovo piano di
numerazione organizzato per servizi sulla base della prima cifra
del numero, la prima cifra 7 viene utilizzata, in modo non
esclusivo, per la numerazione per servizi Internet. I singoli
servizi legati all'ambito Internet vengono definiti sulla base
delle cifre successive.
- I codici 70X identificano in modo non
esclusivo la categoria specifica dei servizi per accesso da reti
telefoniche fisse o da reti mobili ad Internet ed in particolare
l'accesso agli Internet Service Provider, detti nel seguito
ISP. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, i rimanenti
codici 70X sono riservati per altre categorie di servizi
Internet.
- Le numerazioni di cui al comma 2 hanno
la struttura descritta di seguito:
700 UUUUUUU con U=0¸ 9 numero
univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con chiamata gratuita, con possibilità di attivazione per
singoli distretti.
701 UUUUUUU con U=0¸ 9 numero
univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della
comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli
distretti.
La chiamata viene fatturata
dall'operatore di accesso.
702 UUUUUUU con U=0¸ 9 numero
univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con addebito al chiamante in funzione della durata della
comunicazione, con possibilità di attivazione per singoli
distretti.
La fatturazione della chiamata viene
svolta dall'operatore a cui è attestato l'ISP e con cui il
cliente ha in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica
equivalente.
709 UUUUUUU con U=0¸ 9 numero
univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet
con tariffazione specifica, con possibilità di attivazione per
singoli distretti.
La fatturazione relativa ai servizi
viene svolta dall'operatore/ISP con cui il cliente chiamante ha
in essere un rapporto contrattuale o forma giuridica
equivalente.
- Le condizioni tecniche ed economiche
di interconnessione tra operatore di accesso ed operatore
assegnatario della numerazione sono stabilite in funzione della
localizzazione sul territorio dei punti di interconnessione e sono
contenute, laddove applicabili, nell’offerta di interconnessione
di riferimento.
- Le numerazioni per accesso ad Internet
vengono assegnate agli operatori di cui all’art. 3 della presente
delibera per blocchi di cento numeri contigui da 00 a 99. I
servizi relativi alle numerazioni appartenenti allo stesso
centinaio devono avere la medesima tariffa.
- L'operatore, nella richiesta di
numerazione di cui al comma 3, può esprimere le sue preferenze
relativamente alle numerazioni.
- L'assegnazione è, di norma, effettuata
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
- Il periodo di latenza per le
numerazioni per servizi Internet ha una durata massima di dodici
mesi.
Articolo 22
(Identificativi dei punti di segnalazione)
- La rete di segnalazione è strutturata
su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale e il
livello internazionale. Questa struttura rende possibile una
chiara separazione di responsabilità nella gestione della rete di
segnalazione nazionale da quella internazionale e questo consente
di avere piani di amministrazione dei codici dei punti di
segnalazione separati, uno per il livello nazionale e uno per il
livello internazionale. Nel seguito si trattano i piani di
amministrazione relativi ai due livelli: internazionale (ISPC -
International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC -
Signalling Point Codes).
- La struttura dei codici dei punti di
segnalazione internazionali è definita nella raccomandazione UIT -
T Q.708. I gruppi di codici dei punti di segnalazione
internazionali (SANC Signalling Area/Network Code) sono
amministrati dall’UIT. Gli 8 codici identificati da ciascun gruppo
sono amministrati dalla Autorità. L’Autorità richiede all’UIT i
gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle
esigenze nel breve e medio termine. I codici assegnati sono
notificati all’UIT.
- I codici dei punti nazionali di
segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la cui struttura
risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi di
codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati
dall’Autorità.
- Nella richiesta di assegnazione il
richiedente deve indicare l’impianto e la relativa ubicazione.
- I punti di segnalazione devono essere
associati ad apparati fisicamente installati sul territorio
oggetto di licenza.
- La variazione dell'associazione di un
punto di segnalazione con un determinato impianto e' soggetta a
comunicazione all'Autorità, fermo restando quanto previsto al
comma 5.
- L’assegnazione relativa ad una
richiesta successiva al rilascio della licenza individuale è di
norma effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta di assegnazione.
- Il periodo di latenza per i codici di
punti di segnalazione nazionale ha una durata massima di tre mesi.
Articolo 23
(Numerazione per altri servizi)
- Sono disponibili, presso l’Autorità,
informazioni sulle risorse di numerazione attualmente utilizzate,
ma non descritte nel presente articolato.
- Nel caso di richieste di risorse di
numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente
presenta all’Autorità una proposta di struttura, la descrizione
generale del servizio e le motivazioni di utilizzo.
- Il richiedente nella richiesta di
assegnazione può esprimere le sue preferenze relativamente alle
risorse di numerazione richieste.
- L’assegnazione avviene, di norma,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di
assegnazione.
Allegato
A Relazioni fra stati delle risorse di
numerazione
Le risorse di numerazione possono
assumere uno degli stati descritti in tabella A.1.
In Figura A.1 viene descritto il
diagramma che illustra le relazioni tra i diversi stati e in
tabella A.2 le relative transizioni.
Tabella A.1 - Stati delle risorse di
numerazione
| STATO |
Durata max. |
Descrizione risorsa |
| Disponibile |
Indeterminata |
Disponibile per assegnazione o assegnazione provvisoria ove applicabile |
| Assegnato |
Come la licenza o altro titolo |
Assegnata in via definitiva |
| Assegnato Provvisoriamente |
Specificata per ciascuna risorsa |
Assegnata per esercizio sperimentale o per prove ove applicabile |
| Revocato |
Specificata per ciascuna risorsa |
Risorsa in latenza |
| Riservato |
Indeterminata |
Risorsa non utilizzabile |
|
Figura A.1 - Diagramma di relazione
tra gli stati delle risorse di numerazione

Tabella A.2 - Transizione tra gli
stati delle risorse di numerazione
| Transizione
|
Causa
|
| A
|
- domanda di licenza o altro
titolo
- domanda di assegnazione
|
| B
|
- domanda di autorizzazione
sperimentale
- domanda per prova
|
| C
|
|
| D
|
- domanda di licenza o altro
titolo
|
| E
|
- cessazione servizio
- modifica termini licenza o altro
titolo
- mancato utilizzo
|
| F
|
- cessazione servizio o prova
- modifica dei termini della
autorizzazione
- mancato utilizzo
|
| G
|
|
|
Allegato
B Tabella B.1 - Cifre ABC relative a indicativi geografici
riservati per utilizzi futuri
| 186 |
449 |
579 |
822 |
| 188 |
466 |
581 |
826 |
| 325 |
482 |
582 |
834 |
| 326 |
484 |
723 |
926 |
| 378 |
526 |
762 |
936 |
| 420 |
531 |
770 |
977 |
| 430 |
567 |
772 |
986 |
| 443 |
576 |
788 |
|
|
(^) inizio pagina
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